Stranieri e prestazioni sociali davanti alle Alte Corti

Anche grazie al vasto contenzioso promosso da ASGI sul tema dell’uguaglianza nell’accesso al welfare, salgono a 5 le decisioni di rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’UE; nei prossimi mesi le Alte Corti dovranno quindi decidere questioni di grande importanza e potrebbero ridisegnare integralmente la materia.

Qui di seguito i rinvii:

Indennità di maternità di base ex art. 74 dlgs 151/01: incostituzionalità della limitazione ai soli titolari di permesso di lungo periodo.

Con ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale del 26 novembre 2015, il Tribunale di Bergamo (est. Bertoncini) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 d.lgs. 151/2001 per contrasto con gli artt. 2,3,10,31,38,e 117 primo comma Cost. nonché degli artt.14 e 1 protocollo aggiuntivo CEDU così come interpretati dalla Corte EDU e replicati nell’art.21 della Carta dei diritti fondamentali della UE, a sua volta richiamato dall’art.6 TUE nella parte in cui richiede il requisito del permesso di soggiorno CE di lungo periodo per l’accesso all’assegno di maternità di base.

Già in precedenza il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 marzo 2015 aveva sollevato analoga questione. La discussione avanti la Corte è fissata per entrambe le rimessioni al 24 gennaio 2017. Da segnalare che il Giudice di Bergamo, benché sollecitato a valutare la possibilità di disapplicare la norma nazionale per effetto della direttiva 2011/98, ha ritenuto che “dall’esame complessivo del diritto dell’Unione Europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all’assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata”. Tuttavia, esaminando pochi mesi dopo la medesima questione in relazione all’assegno di natalità, ha invece deciso per la diretta applicabilità della direttiva (cfr. Tribunale Bergamo, ordinanza del 9 agosto 2016)

Assegno sociale: incostituzionalità della limitazione ai titolari di permesso di lungo periodo.

La Corte era stata investita solo pochi mesi fa della medesima questione, ma aveva deciso per l’inammissibilità della questione (L’ordinanza 15 luglio 2016, n.180) adombrando una tacita abrogazione dell’art. 80 comma 19 L. 388/00 ad opera del successivo art. 20 comma 10 DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 che ha introdotto il requisito dei 10 anni di residenza per tutti i richiedenti. La decisione non ha però convinto il Tribunale di Bergamo che, con  ordinanza del 26 settembre 2016, est. Azzolini,  ha ritenuto tuttora vigente la limitazione di cui all’art. 80 cit., ma l’ha valutata al tempo stesso sospetta di incostituzionalità in quanto sarebbe del tutto irragionevole “subordinare la prestazione al possesso di un requisito che presuppone l’esistenza di un minimo reddituale, alla cui mancanza la prestazione stessa dovrebbe sopperire” L’udienza di discussione non è ancora calendarizzata.

Da segnalare invece, nel senso del riconoscimento del diritto all’assegno sociale a tutti i titolari di “permesso unico lavoro” per effetto della clausola di parità di cui all’art. 12 direttiva 2011/98 è l’ordinanza del Tribunale di Piacenza, 11 dicembre 2016.

Assegno per famiglie numerose: rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Con ordinanza del 1 agosto 2016, la Corte d’Appello di Genova ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in merito al contrasto tra l’art. 12 della direttiva 2011/98 e l’art 65 L. 448/1998 che istituisce l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, nella parte in cui esclude i titolari di permesso unico di lavoro.

Nell’ordinanza di rinvio, la Corte conferma che l’assegno in questione rientra nella nozione di sicurezza sociale (essendo corrisposto sulla base di requisiti predefiniti) ed è riconducibile alle prestazioni di cui all’art 3, lettera j) del Regolamento 883/2004 (prestazioni famigliari). Conseguentemente anche a detto assegno dovrebbe applicarsi il principio di parità di trattamento ex art 12 cit., che invece non risulta rispettato dalla normativa nazionale che riserva il beneficio agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, oltre ai rifugiati e ai familiari di comunitari.

Fondo Affitti: questione di legittimità costituzionale del requisito di 10 anni di residenza nello Stato o di 5 nella Regione

Con ordinanza del 7 novembre 2016 la Corte d’Appello di Milano ha rinviato alla Corte Costituzionale  questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 11 comma 13 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 nella parte in cui prevede, ai fini dell’accesso al fondo di sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art.11 L. 431/1998, prevede per i soli stranieri il requisito di 10 anni di residenza nello stato o 5 nella Regione.

L’ordinanza “colpisce” l’ultima norma nazionale che introduce requisiti di lungo residenza differenziati per italiani e stranieri (analoghe norme precedenti , specie di fonte regionale, sono già state dichiarate incostituzionali) sicchè i precedenti della Corte fanno cautamente prevedere una decisione di accoglimento. E’ quindi importante che, nei Comuni ove i bandi per l’accesso al “Fondo Affitti” sono ancora aperti, la domanda venga presentata anche da coloro che non hanno i requisiti di soggiorno previsti dalla legge, al fine di poter poi beneficiare di una eventuale pronuncia di accoglimento.

Assegno famiglie numerose e assegno di maternità: questione di legittimità costituzionale

Con ordinanza del 13 dicembre 2016, il Tribunale di Torino , ignorando il precedente rinvio di cui al punto 1 e la già fissata udienza di discussione davanti alla Corte Costituzionale, ha nuovamente rinviato alla stessa Corte l’art. 74 comma 1 d.lgs 151/2001 nella parte in cui riserva il beneficio dell’assegno di maternità di base alle madri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo i titolari di permesso unico lavoro.

Con la stessa ordinanza il Tribunale ha anche rinviato alla Corte, sotto lo stesso profilo, l’art. 65 L.448/1998 relativo all’assegno famiglie numerose. e nella misura in cui prevedono, al fine dell’accesso al beneficio rispettivamente dell’assegno per il nucleo familiare numerose e per l’assegno di maternità, il possesso del permesso di lungo soggiorno, per contrasto con gli artt. 3, 10 comma 2 e 38 della Costituzione.

Il Tribunale ha infatti ritenuto, con argomentazione per nulla convincente, che non sia possibile né procedere alla disapplicazione della normativa in questione ( in quanto il contrasto con la normativa comunitaria riguarda norme di principio, espresse in direttive, e alle quali l’Italia ha comunque dato attuazione (con l. 97/2013) anche se secondo l’interpretazione attrice in modo non completo e insufficiente) né compiere una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa, né ritenere che la normativa italiana sia superata dall’accordo Euromediterraneo con il Regno del Marocco. E’ comunque probabile che sul medesimo istituto la decisione della Corte UE conseguente al rinvio di cui sopra preceda quella della Corte Costituzionale, che pertanto ne dovrà tenere conto.