Tribunale di Arezzo: sufficiente un permesso di sei mesi per accedere all’assegno di invalidità

Tipologia del contenuto:Notizie
respingimento

Il Tribunale di Arezzo (giudice dott. Rispoli) ha riconosciuto il diritto del cittadino extra UE titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche a percepire l’assegno di invalidità condannando per gli effetti l’INPS al pagamento di tale prestazione.

Si tratta di una importante pronuncia in quanto ammette la possibilità di ottenere una prestazione sociale anche per gli stranieri non in possesso di un titolo di soggiorno di almeno un anno (come prescritto dall’art. 41 del Testo Unico Immigrazione)

Secondo il Tribunale, infatti, negare le provvidenze economiche sociali legate allo stato di invalidità ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche costituisce una palese violazione del principio sancito dall’art. 14 CEDU “perché trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente nemmeno di fare rientro nel Paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale.”

Il giudice di Arezzo, applicando i principi contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 187/2010 e 306/2008, riconosce la possibilità di erogare una prestazione sociale allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio, il cui titolo di soggiorno dimostri il carattere non episodico e sia di durata superiore ai tre mesi.

Si tratta dunque di una importante pronuncia che potrebbe aprire la strada al riconoscimento di talune prestazioni sociali ai cittadini extra UE titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore all’anno.

La sentenza

Tipologia del contenuto:Notizie