Il Tribunale di Bergamo ordina ai Comuni di correggere le informazioni relative all’accesso all’assegno di maternità

Finalmente un “piano di rimozione” sulla ormai consolidata questione della concessione dell’assegno di maternità di base anche ai titolari di un permesso unico lavoro: il giudice vincola le amministrazioni a un comportamento conforme alla legge imponendo di dare corretta informazione al pubblico.

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 10 ottobre 2017, dopo aver riconosciuto il diritto all’assegno di maternità anche alle le cittadine extracomunitarie titolari di un permesso di soggiorno unico lavoro, ha ordinato ai Comuni di Brembate, di Brignano Gera d’Adda e di Martinengo di adeguare le comunicazioni rivolte ai residenti relative ai requisiti necessari per ottenere la concessione del beneficio.

I Comuni dovranno quindi modificare le pagine internet “indicando chiaramente, tra i requisiti necessari per la concessione, il possesso di uno dei titoli previsti all’art. 3 comma 1 lett. b) e c) della direttiva 2011/98” e dunque l’accesso alla prestazione verrà esteso anche ai titolari di permesso per motivi di lavoro o di permesso che consenta comunque di lavorare.

L’ordinanza del Tribunale – che accoglie un ricorso promosso dagli avvocati ASGI su iniziativa dell’INCA CGIL di Bergamo – avrà quindi l’effetto di garantire, per il futuro, la prestazione a tutte le neo mamme titolari di permesso unico lavoro residenti nei tre comuni in questione riducendo così un contenzioso che rende esageratamente difficile l’accesso a una prestazione essenziale.

Così facendo, la pronuncia del Tribunale di Bergamo, risulta peraltro conformarsi al comma 5 dell’art. 18 del D.M 452/2000 ove si prevede l’obbligo dei Comuni di dare adeguata informativa in relazione all’assegno di maternità.

L’ordinanza