Il Tribunale di Milano all’INPS : premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti

Tipologia del contenuto:Notizie

Accolto il ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini: l’INPS dovrà revocare le proprie circolari e pubblicare sul proprio sito una “nota informativa” che informi tutti i beneficiari della prestazione.

Secondo il Tribunale di Milano la legge istitutiva del cosiddetto premio alla nascita di 800,00 euro una tantum non conferiva all’INPS alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Non è quindi neppure necessario –  come avevano fatto invece altri giudici –   fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono la parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro: in questo caso è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e dunque non può essere l’INPS ad escludere l’una e l’altra categoria di stranieri.

“Confidiamo che ora l’INPS si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale – dichiara l’avv. Alberto Guariso che assisteva le associazioni ricorrenti – evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso INPS, ma soprattutto ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi, in una materia così delicata, tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell’INPS”.

Nel frattempo è importante che tutte le donne straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017 facciano domanda all’INPS al fine di poter beneficiare della decisione milanese che, lo ricordiamo, riguarda la “discriminazione collettiva” e quindi tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti in Italia, indipendentemente dal titolo di soggiorno. Ricordiamo anche che  coloro che hanno maturato il diritto nel 2017 potranno comunque presentare domanda: in proposito va tenuto presente che , secondo la circolare  INPS n. 78 del 28.4.17, la domanda deve essere presentata entro un anno dalla nascita, ma per le nascite intervenute dal 1^ gennaio al 4 maggio 2017, il termine decorre dal 4.5.2017. In poche parole, sino al 4.5.2018 tutte le mamme sono in termini per fare la domanda, mentre dal 5.5.2018 in poi occorrerà fare riferimento al termine di 12 mesi dalla nascita.

Con comunicato del 15.12.2017 pubblicato sul sito istituzionale, l’INPS ha dichiarato di aver interessato i Ministeri vigilanti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di essersi  attivato la per la modifica delle procedure telematiche. Si attende dunque che vengano predisposti tutti gli interventi necessari sulle procedure di domanda on-line al fine di renderle accessibili anche a coloro che non sono titolari di permesso di lungosoggiorno.

L’ordinanza

 


Avete bisogno di informazioni?  Inviate una mail a antidiscriminazione@asgi.it


Per saperne di più

 

L’INPS esclude dal nuovo beneficio “premio nascita” un ampio numero di stranieri

Circolare INPS e “premio alla nascita”: confermata l’esclusione degli stranieri non lungosoggiornanti

Premio nascita: la legge non discrimina, ma l’INPS esclude

Premio alla nascita: prima decisione favorevole dei giudici per le mamme straniere


 

Foto: Pixabay  (CC0 1.0)

Tipologia del contenuto:Notizie