Tribunali di Perugia e di Lucca: il permesso per cure mediche dà diritto alla pensione di invalidità

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Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e non episodico ha diritto alla pensione di invalidità civile, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito.

Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto il diritto a percepire la pensione di invalidità a uno straniero titolare del permesso per cure mediche della durata inferiore a un anno, ritenendo di valorizzare la data di ingresso e di inizio di soggiorno regolare in Italia (avvenuto diversi anni prima) anziché la durata dell’ultimo permesso in possesso.

Il ricorrente era infatti stato titolare – in passato – di permessi di soggiorno di durata almeno annuale (come richiederebbe l’art. 41 del TUI per poter accedere alle prestazioni di assistenza sociale) ma, anche se l’ultimo permesso di soggiorno di cui era in possesso era di durata inferiore all’anno, egli versava in una condizione di presenza non episodica, tale da porlo nelle condizioni di ottenere la pensione di invalidità.

Allo stesso modo ha deciso il Tribunale di Lucca, richiamando la giurisprudenza Costituzionale (in particolare le sentenze n. 187/2010 e 306/2008), e ritenendo che le prestazioni di assistenza sociale debbano essere riconosciute a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che possano dimostrare un soggiorno non di breve durata. Ebbene, è pacifico che un permesso di soggiorno della durata superiore a tre mesi provi un soggiorno non occasionale secondo l’accezione resa dalla stessa normativa nazionale (art. 4 co. 4 d.lgs. 286/1998 che qualifica i soggiorni di breve durata quelli di durata inferiore a tre mesi).

Già prima di queste due decisioni si erano pronunciati in modo favorevole altri Tribunali di Italia: il Tribunale di Arezzo (con ordinanza del 23.6.2020, confermata dalla C. App. Firenze, 5.10.21), il Tribunale di Ancona con ordinanza del 24.11.21 e il Tribunale di Padova con ordinanza del 21.3.22.

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