Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dopo i 18 anni : una scheda pratica

Il Decreto Legge n. 113/18 (c.d. decreto Sicurezza), convertito con legge n. 132/18, ha modificato in modo rilevante le norme riguardanti l’accoglienza.

Le nuove norme e le relative circolari applicative hanno un impatto significativo rispetto all’accoglienza dei minori non accompagnati (MSNA) dopo il compimento della maggiore età.

Per determinare se, in base alla normativa vigente, un ex-MSNA che ha compiuto 18 anni abbia o meno diritto all’accoglienza, in quale tipo di struttura e per quanto tempo, è necessario considerare tre elementi:

a) se, prima del compimento dei 18 anni, il minore è stato inserito nel SIPROIMI (ex-SPRAR)1 oppure no;

b) lo status legale del neomaggiorenne (richiedente asilo; titolare dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o umanitaria; ex-MSNA non richiedente asilo che ha richiesto la conversione del permesso per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ecc.);

c) se il Tribunale per i minorenni ha disposto il prosieguo amministrativo nei confronti del neomaggiorenne oppure no .

ASGI e Intersos hanno realizzato la Scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati “L’accoglienza dei minori non accompagnati dopo il compimento dei 18 anni ” aggiornata al 1° luglio 2019, per aiutare i tutori e gli operatori che lavorano con MSNA a capire se, in base alla normativa vigente, un ex-MSNA che ha compiuto 18 anni abbia o meno diritto all’accoglienza, in quale tipo di struttura e per quanto tempo.


Incontro promosso da ASGI come iniziativa congiunta nell’ambito del progetto NOMIS di Compagnia di San Paolo e del progetto SPRAR “Torino Minori” del Comune di Torino 11 dicembre 2018.