Covid-19: disposizioni del Ministero dell’Interno sui permessi di soggiorno

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Emanata la circolare esplicativa sulla sospensione dei termini per i procedimenti per rinnovo e e rilascio dei permessi di soggiorno

Con la Circolare del 21 marzo 2020Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ” il Ministero dell’Interno ha diffuso informazioni in merito all’applicazione dell’articolo 103 del D.L. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, si legge nella circolare, l’art. 103, comma 1, del citato decreto, assorbendo la previgente disciplina introdotta con il D.L. n.9/2020, regolamenta nuovamente la materia concernente la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o al rinnovo dei titoli di soggiorno disponendo:” Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.

Al successivo comma 2, informa il Ministero dell’Interno, il Decreto Legge interviene nell’ambito degli atti amministrativi in scadenza, stabilendo che: ” Tutti i certificati, attestati, permessi. concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020″.

Tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso, vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data, conclude la circolare.

Pertanto

  • il termine dei procedimenti in atto alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ricomincerà a decorrere dal 15 aprile 2020. Il lasso di tempo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile non verrà quindi tenuto in conto.

  • i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020: la domanda di rinnovo dovrà essere effettuata dopo tale data.

D’intesa con Poste s.p.a, il Ministero dell’Interno informa, infine, che ha concordato di divulgare formale comunicazione delle nuove disposizioni attraverso i portali “Immigrazione”. “Patronati/Comuni”, e Questure, al fine di raggiungere la massima diffusione per i cittadini e cittadine straniere interessate.

La nostra associazione era già intervenuta su questo tema con la scheda informativa sui decreti legge 9/2020 e 18/2020 e , più in generale, sull’impatto che l’emergenza COVID-19 sta avendo sui cittadini stranieri con il documento Emergenza Covid-19. L’impatto sui diritti delle/dei cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie: una prima ricognizione .


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