Lavoratori stranieri qualificati: semplificazione per i trasferimenti intra-societari in Italia

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Pubblicata la circolare con cui è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa utilizzabile dalle imprese.

Con una circolare congiunta del 20 dicembre 2019, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito indicazioni operative relativamente alla semplificazione della procedura di rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri nell’ambito dei trasferimenti intra-societari previsti dagli articoli 27 – quinquies e sexies del D.lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione).

Le norme riguardano l’ingresso, il soggiorno in Italia e la mobilità per un periodo superiore a tre mesi, di lavoratori stranieri altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote previste dall’art. 3 – comma 4 del D.Lgs. 286/98 (TUI). 

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo in Italia di personale straniero impiegato da almeno tre mesi in un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione Europea, presso una filiale/rappresentanza della stessa impresa, ovvero presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo (art. 2359 c.c.), definita dalla norma “entità ospitante”. 

La nuova disciplina riguarda i lavoratori stranieri con la qualifica di dirigente (come indicato all’art. 27-quinquies, comma 1, lett. a), i lavoratori specializzati (art. 27-quinquies, comma 1, lett. b), i lavoratori in formazione (art. 27-quinquies, comma 1, lett. c) e i lavoratori già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità (art. 27-sexies, comma 2). 

Per questo tipo di trasferimenti è stata prevista la possibilità, che l’entità ospitante (datore di lavoro), sostituisca la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di lavoro/ lettera di incarico. 

La norma prevede che la procedura così semplificata possa aver luogo solo per quelle entità ospitanti che abbiano sottoscritto col Ministero dell’Interno, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d’Intesa, il cui schema viene diffuso con nella circolare, con cui si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti in essa previsti. 

La circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 20 dicembre 2019, n. 3438


Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay


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