La corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro Paese costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente, quali il diritto ad essere accolti in una struttura per minori, ad avere un tutore, a non essere espulsi né trattenuti in un CIE.
Attualmente non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell’età, e l’affidabilità dei metodi disponibili è molto discussa in ambito scientifico (Benso, Milani, 2013).
In genere l’accertamento dell’età viene effettuato attraverso la valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, che comporta un margine di errore di ± 2 anni (c.d. variabilità biologica).
Va inoltre considerato che il metodo attualmente più diffuso, c.d. di Greulich-Pyle, si basa su uno studio condotto su bambini e adolescenti nati negli Stati Uniti nel periodo tra le due guerre, una popolazione ben differente rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati.
A questo si aggiunge la possibilità di errore di refertazione da parte di operatori non esperti che eseguono solo occasionalmente tale prestazione.
Le garanzie in materia di accertamento dell’età
Le procedure riguardanti l’accertamento dell’età sono disciplinate dall’art. 4 d.lgs. n. 24/14 e dal relativo d.p.c.m. n. 234/16, dall’art. 19 d.lgs. 25/08 e dall’art. 8 d.p.r. n. 448/88.
Tali norme, pur riguardando rispettivamente i minori vittime di tratta, richiedenti asilo o sottoposti a procedimento penale, dovrebbero essere applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, come indicato dal Ministero dell’Interno nelle circolari del 25 luglio 2014 e del 9 luglio 2007 (si veda a tale proposito il comunicato “Norme chiare sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati”).
Importanti indicazioni sono inoltre previste dal “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” approvato dalla Conferenza delle Regioni nel 2016, dal parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009 e dalle raccomandazioni dell’UNHCR del 2014.
In particolare il d.p.c.m. n. 234/16, che rappresenta attualmente la fonte normativa più completa in materia di accertamento dell’età, stabilisce che:
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solo ove sussistano fondati dubbi sull’età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età;
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tale accertamento è condotto, nel rispetto del superiore interesse del minore, da un’équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato;
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il minore deve essere adeguatamente informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;
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la relazione conclusiva deve riportare l’indicazione di attribuzione dell’età stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell’età attribuibile;
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nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta;
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il provvedimento di attribuzione dell’età, adottato dal giudice competente per la tutela, è notificato, con allegata traduzione, all’interessato e al tutore, e può essere oggetto di reclamo;
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in attesa della determinazione dell’età, l’interessato deve comunque essere considerato come minorenne al fine dell’accesso immediato all’assistenza e alla protezione.
In quali casi un accertamento dell’età non può essere considerato valido?
In base alla normativa vigente, non può esser considerata valida una procedura di accertamento dell’età che:
1. faccia prevalere i risultati degli accertamenti sanitari rispetto ai dati anagrafici certificati dal passaporto o da altro documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero da altro documento di riconoscimento munito di fotografia, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento;
2. e/o determini la maggiore età dell’interessato sulla base di un unico esame, ad es. la radiografia del polso-mano, anziché su una procedura multidisciplinare consistente nello svolgimento di un colloquio sociale, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato;
3. e/o non specifichi il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo attribuibile: la mancata indicazione del margine di errore, infatti, impedisce di applicare il principio della presunzione di minore età in caso di dubbio (ad es. se sul referto è indicato “età anagrafica stimata pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni”, in base al principio di presunzione della minore età in caso di dubbio l’interessato dovrà essere considerato come minorenne; se invece il margine di errore non viene indicato sul referto, di fatto il ragazzo sarà considerato come maggiorenne).
Si ricorda infine che, ai fini della valutazione della maturazione ossea del distretto polso-mano, il Consiglio Superiore della Sanità nel parere del 2009 raccomanda l’utilizzo del metodo Tanner-Whitehouse 3 (TW3), in quanto dalla letteratura scientifica risulta il metodo che presenta la minore variabilità e dunque più affidabile dell’assai più datato metodo Greulich-Pyle.
Cosa fare se il minore è stato erroneamente identificato come maggiorenne?
Se il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni ha adottato il provvedimento di attribuzione dell’età, tale provvedimento può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.
Se invece non è stato adottato uno specifico provvedimento di attribuzione dell’età, si potrà contestare l’errata identificazione come maggiorenne nell’ambito di altro procedimento, relativo a provvedimenti conseguenti a tale identificazione: ad esempio, il provvedimento di espulsione, respingimento, trattenimento o di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, o il provvedimento con cui viene chiusa la tutela o ancora il provvedimento con cui viene rifiutata l’accoglienza o disposta la cessazione dell’accoglienza come minore non accompagnato.
L’errata identificazione come maggiorenne potrà inoltre essere contestata nell’ambito di eventuali procedimenti penali a carico dell’interessato.
Si ricorda che, anche al di fuori dei procedimenti giudiziari, nel cui ambito può essere effettuata una consulenza tecnica (d’ufficio o di parte), è sempre diritto dell’interessato richiedere a un consulente di effettuare una valutazione ai fini della determinazione della propria età e presentare i risultati di tale accertamento all’autorità giudiziaria, all’autorità di pubblica sicurezza o all’ente locale affinché possano tenerne conto nell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Se è già stata effettuata la radiografia del distretto polso-mano, l’interessato, il tutore o il difensore può chiedere copia della radiografia, al fine di farla nuovamente refertare senza che l’interessato sia nuovamente sottoposto a radiazioni.
Principali riferimenti normativi in materia di accertamento dell’età
D.lgs. n. 24/14, art. 4
D.lgs. n. 25/08, art. 19
D.p.r. n. 448/88, art. 8
[Qui i testi delle norme]
Comunicato “Norme chiare sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati” pubblicato in occasione dell’entrata in vigore del d.p.c.m. n. 234/16
Circolari e protocolli a livello nazionale in materia di accertamento dell’età
Circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007, Prot. n. 17272/7 avente ad oggetto “Identificazione di migranti minorenni”
“Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016
Principali raccomandazioni e pareri in materia di accertamento dell’età
Parere del Consiglio Superiore di Sanità “Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”, 2009
UNHCR, “L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia”, 2014
EASO, “Age Assessment Practice in Europe”, 2013
UNICEF, “Age assessment: a technical note”, 2013
SCEP, “Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe”, 2012
Asylum Information Database (AIDA), “Detriment of the Doubt: Age Assessment of Unaccompanied Asylum-Seeking Children”, 2016
Giurisprudenza
Tribunale di Torino, terza sezione penale, 27 gennaio 2014
Tribunale per i minorenni di Venezia, 2 dicembre 2016
Giudice di Pace di Roma, 6 giugno 2016
Ulteriore giurisprudenza può essere reperita sul sito di Save the Children
L’azione di tutela dei minori stranieri avviata da soci ASGI nel CAS di CONA (VE)
Protocolli a livello locale
Articoli
L. Benso, S.Milani, “Alcune considerazioni sull’uso forense dell’età biologica”, 2013
A. Aynsley-Green, T.J. Cole, H. Crawley, N. Lessof, L.R. Boagj and R.M.M. Wallace, “Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young
people subject to immigration control”, British Medical Bulletin 102/2012
G. Savio, “I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra giurisprudenza e prassi applicative”, Questione Giustizia, 2015
O. Fiore, “Sull’uso forense dell’età biologica”, Questione Giustizia, 2013
An age of uncertainty, Australian Human Rights Commission, 2010