Il 20 febbraio 2019 la Commissione Lavoro del Senato ha approvato un emendamento all’art. 2 del D.L. 4/2019 in forza del quale, sia ai fini dell’accertamento del reddito e del patrimonio, sia ai fini della composizione del nucleo familiare, il cittadino straniero non comunitario dovrebbe presentare documentazione rilasciata dalla “competente autorità dello Stato estero” tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana nel paese di origine. Il testo prevede anche che entro tre mesi il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali debba emanare un decreto contenente l’elenco dei Paesi nei quali è “oggettivamente impossibile” procurarsi i documenti. Inoltre sono esentati dall’obbligo di fornire la documentazione i rifugiati, ai quali però (paradossalmente)nel testo attualmente in discussione non viene nemmeno riconosciuto il diritto ad accedere il Reddito di Cittadinanza.
L’emendamento ci appare del tutto illogico e meramente vessatorio e non possiamo esimerci dal chiederci :
Perché prevedere modalità di accertamento della ricchezza diverse per italiani e stranieri, dunque in contrasto con l’art.3 della Costituzione? La legge che istituisce il nuovo ISEE , il DPCM 159/13 precisa che le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ivi previste, costituiscono “livello essenziale delle prestazioni ex art. 117 lettera m Cost.” . Non si vede perché, per questa sola prestazione, da tale livello essenziale ci si debba discostare per i soli stranieri.
Come è possibile che si continui ad ignorare che già oggi per tutti i cittadini residenti in Italia, sia italiani che stranieri, esiste l’obbligo di denunciare (sia nella dichiarazione dei redditi, sia nella DSU-Dichiarazione Sostitutiva Unica che avvia il procedimento per il rilascio dell’ISEE) redditi e proprietà all’estero? La Pubblica Amministrazione, poi, con le leggi attualmente in vigore, dispone delle medesime possibilità di verificare eventuali omissioni o irregolarità verso tutti indipendentemente dalla cittadinanza .
Perché imporre la certificazione da parte del consolato di un Paese straniero quando ciò che si richiede è accaduto in Italia o qui è già stato registrato? Nell’emendamento approvato vengono richiesti certificati provenienti dal Paese di origine anche ai cittadini stranieri che hanno figli nati in Italia, a chi si è sposato qui o ha fatto già trascrivere il proprio matrimonio celebrato all’estero nei comuni italiani . Imporre la produzione dei certificati del Paese di origine senza distinguere i casi, numerosissimi, nei quali i dati sulla composizione della famiglia sono già in possesso dell’anagrafe italiana appare incomprensibile.
Perché usare lo strumento amministrativo come un Decreto ministeriale per stabilire l’elenco degli Stati dove è “oggettivamente impossibile” procurarsi la documentazione richiesta quando la Costituzione prevede l’obbligo di emanare le norme che regolano la vita degli stranieri in Italia con una legge? Di nuovo, si violerebbe la nostra Costituzione che prevede la riserva di Legge all’art. 10, comma 2. Alla data di avvio delle domande (prevista per 6 marzo 2019) inoltre, il Decreto del Ministero del lavoro non potrà essere ancora in vigore e dunque non si sa cosa accadrà agli stranieri che vorranno, come loro diritto, presentare domanda.
Inoltre con quali criteri verrà stilato l’elenco degli Stati dove è “oggettivamente impossibile” procurarsi la documentazione richiesta ? Esistono i Paesi nei quali è “oggettivamente impossibile” procurarsi i documenti, ma accadrà molto più frequentemente che procurarsi il documento sarà soltanto “molto difficile”. Si pensi agli Stati dove ciascuna municipalità può attestare l’inesistenza del reddito o patrimonio solo nell’ambito del territorio municipale. Il che costituirà un ulteriore gravissimo ostacolo all’accesso degli stranieri che va aggiungersi a quello del titolo di soggiorno e dei 10 anni di residenza.
ASGI manifesta sconcerto nel constatare che ancora una volta le spinte razziste e xenofobe conducano il Parlamento a prendere decisioni non solo in contrasto con la Costituzione, ma anche illogiche e assurde, che – se non vi sarà una immediata marcia indietro – porteranno ad esclusioni illegittime dal Reddito di Cittadinanza, provocando un aumento del contenzioso con danni per tutta la collettività.
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