Il Tribunale di Milano conferma il diritto all’esenzione del ticket per gli inoccupati

Il Tribunale di Milano (Giudice dr.ssa Gigli) ha accertato e dichiarato la condotta discriminatoria tenuta dalla Regione Lombardia consistente nel negare il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket), di cui all’articolo 8, comma 16, L. 537/1993, per i residenti disoccupati che non abbiano avuto in precedenza un rapporto di lavoro.

La questione del diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria per le persone inoccupate (ovverosia coloro che non hanno mai lavorato) è già stata affrontata da altri Tribunali e dalla Corte d’Appello di Milano in passato e, successivamente, il Consiglio di Stato ha fornito un parere favorevole alla parificazione tra inoccupati e disoccupati.

Sia la giurisprudenza di merito sia il Consiglio di Stato hanno infatti chiarito che “a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181/2000, per effetto dell’art. 34 del d.lgs. 150/15, la nozione di disoccupato si rinviene ora nella disciplina di cui all’art. 19 del d.lgs. 150/15 nella quale convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano qualificati come “inoccupati””

Ciò nonostante molte Regioni, tra cui la Lombardia, non si sono adeguate, discostandosi apertamente dalle indicazioni fornite dalla magistratura.

ASGI ed EMERGENCY hanno convenuto in giudizio la Regione Lombardia chiedendo l’accertamento della condotta discriminatoria tenuta dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento ai richiedenti asilo e ai rifugiati che, rispetto ad altre categorie di stranieri, soggiornano sul territorio da meno tempo e, nella maggior parte dei casi, non hanno avuto rapporti lavorativi pregressi all’iscrizione al SSN.

Il Tribunale in effetti, dichiara la prospettazione di parte ricorrente “ragionevole e condivisibile essendo evidente che uno straniero richiedente asilo o titolare di permesso di soggiorno per motivi non lavorativi non possa vantare un precedente rapporto di lavoro subordinato in Italia. Ciò tanto più che, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 142/2015, i richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa solo decorsi 60 giorni dalla richiesta del relativo permesso di soggiorno“.

La giudice di Milano ha dunque ordinato alla Regione Lombardia di attribuire il codice di esenzione E02 (diritto all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria) a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro. Ha altresì ordinato di pubblicare l’ordinanza, sul sito istituzionale della Regione Lombardia, per almeno 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, al fine di fornirne opportuna conoscenza anche alle Aziende Sanitarie Territoriali.

Si ringraziano gli avv.ti Guariso e Paggi della segnalazione.

L’ordinanza