Prime osservazioni dell’ASGI
L’art. 1, Decreto legge 113/2018 ha apportato determinanti modifiche alla disciplina del Testo Unico sull’Immigrazione, tra l’altro, nella parte relativa alla possibilità di riconoscimento in favore del cittadino di Paese terzo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98, ora abrogato in parte qua), nonché ad altri provvedimenti normativi connessi a tale materia. Contestualmente ha modificato la disciplina processuale previgente.
Tale forma di protezione, infatti, è stata improvvidamente abrogata dal decreto legge in commento il quale ha, per converso, introdotto nuove tipologie di permesso di soggiorno che, per qualità e per quantità, non possono in alcun caso ritenersi similari a quello precedente.
A causa di ciò è prevedibile che, non essendo più garantito attraverso una esplicita norma di legge il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali cui l’Italia è tenuta, sarà possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria al fine di fare accertare la sussistenza dei presupposti degli stessi e, in particolare ma non solo, del diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3 Cost. fuori dai casi in cui alla persona straniera non sia riconosciuta un’altra forma di protezione internazionale (p.es. status di rifugiato o status di protezione sussidiaria).
Anche il Presidente della Repubblica, con messaggio inviato al Presidente del Consiglio, ha infatti ritenuto doveroso sottolineare che l’eliminazione all’espresso riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali cui l’Italia è tenuta nel riconoscere la possibilità di soggiorno regolare di una persona straniera, non elide certamente quei medesimi obblighi che, dunque, permangono intatti in capo alla pubblica amministrazione ovvero nella possibilità di riconoscimento a seguito di apposita domanda giudiziaria.
Nel documento, elaborato in maniera collettiva dall’ASGI, sia pure brevemente, si esamina come il Decreto legge 113/2018 è intervenuto in materia.
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