In data 14 aprile u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato un importante chiarimento in merito al requisito della residenza protratta per 10 anni per poter presentare la domanda di reddito di cittadinanza.
La circolare di chiarimenti è stata emanata in seguito a una richiesta giunta dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che chiedeva al Ministero un parere circa la possibilità di considerare la residenza effettiva, in luogo di quella anagrafica, quale elemento per la verifica dei requisiti per accedere al beneficio.
Il Ministero si è trovato sostanzialmente concorde con l’ipotesi prospettata dalla Direzione e, dopo un breve richiamo alla consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla possibilità di verifica della residenza effettiva attraverso numerosi mezzi di prova, ha concluso che la ratio perseguita dalla l. 4/2019 non può che intendersi riferita all’effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d’altronde è il reddito di cittadinanza.
Di grande rilievo è il richiamo alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 44/2020 che ha bocciato il requisito dei 5 anni continuativi di residenza previsti dalla l.r. lombarda 16/16 per l’accesso agli alloggi di edilizia popolare. In merito a tale requisito il Ministero ritiene infatti che: “sembra attestarsi su principi piuttosto rigidi la possibilità di condizionare l’accesso a sussidi o sostegni di carattere primario al possesso di requisiti di residenza troppo esigenti, sicché sembrerebbe doversi dare, in caso di dubbio, un’interpretazione della normativa in parola, cui è tenuta anche la pubblica amministrazione”.
Peraltro, lo stesso Ministero con una nota precedente – la n. 1319 del 19.2.2020 – aveva già chiarito che la prova del requisito di residenza non poteva essere data dalle persone senza fissa dimora (che non fossero evidentemente riuscite ad accedere all’istituto della c.d. residenza virtuale o che fossero stati dichiarati irreperibili a seguito della perdita dell’alloggio) e dunque anche in tale caso la residenza andava intesa come effettiva presenza sul territorio.
Alla luce di questi importanti chiarimenti, l’INPS, nell’esaminare le future domande, dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni contenute nella Circolare e ritenere sufficiente la “residenza decennale effettiva del richiedente, da provarsi con “elementi oggettivi di riscontro”