La decisione del Tribunale di Milano depositata oggi, 20 marzo 2020, torna sulla questione – già molto discussa in relazione al reddito di cittadinanza – della dimostrazione, da parte degli stranieri, della assenza di proprietà all’estero: la legge regionale lombarda n. 16/2016 consente infatti l’accesso alla edilizia popolare solo a coloro che dimostrino di non avere un alloggio in proprietà in nessun Paese del mondo.
Il Regolamento attuativo n. 4/17 prevede poi che, ai fini di accertare tale assenza di proprietà, per l’italiano sia sufficiente una dichiarazione, mentre per lo straniero sono necessari documenti provenienti dal Paese di origine che, come ha poi accertato il DM sul reddito di cittadinanza, solo pochi Paesi sono in grado di fornire.
Il Comune di Sesto San Giovanni, come altri Comuni in Lombardia, avvalendosi della previsione del Regolamento regionale, ha cancellato dalle graduatorie per l’accesso agli alloggi ERP molti cittadini extra UE, comprese famiglie in condizioni di estremo bisogno, che non erano in grado di produrre nessuna “certificazione negativa” del Paese di origine.
Il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di ASGI e APN, ha ritenuto che un trattamento differenziato per italiani e stranieri non abbia alcuna giustificazione posto che, anche nei confronti dell’italiano, il Comune non dispone di alcuno strumento per accertare l’esistenza o meno di una proprietà all’estero, se non quello di attivarsi con l’altro Paese per un adeguato scambio di informazioni fiscali. Lo stesso deve quindi accadere per lo straniero non essendo ammissibile, nel nostro ordinamento, un trattamento differenziato di italiani e stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, specie in assenza di una specifica norma di legge e di una ragionevole giustificazione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato discriminatoria la clausola del bando per l’accesso agli alloggi, secondo la quale “Per i cittadini stranieri, non sono ammesse autocertificazioni ma solo documenti che….dichiarino l’assenza di proprietà per ognuno dei componenti del nucleo familiare richiedente, attraverso l’esibizione di documenti ufficiali legalizzati e certificati dalle competenti autorità italiane. (..)”; conseguentemente ha ordinato al Comune di modificare il bando in modo tale da consentire ai cittadini stranieri “di presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta della documentazione supplementare..:” .
A questo punto il Comune dovrà quindi rifare il bando del 2018 e attenersi a questo principio anche per i bandi successivi. Mentre nei confronti dell’identica clausola contenuta nel regolamento regionale 4/17 si attende la ulteriore decisione del Tribunale di Milano a seguito di altro ricorso proposto dalle Associazioni.
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