Tutela della salute e diritto al soggiorno per i cittadini stranieri in Italia – Scheda ASGI

La scheda nasce con l’obiettivo di offrire  agli operatori uno strumento di approfondimento delle diverse tutele che il nostro ordinamento prevede in presenza di peculiari condizioni rilevanti sotto il profilo sanitario dei cittadini migranti  e in particolare dei permessi di soggiorno previsti sia nel caso in cui un cittadino straniero si trovi già sul territorio italiano sia nel caso in cui debba fare ingresso in Italia per ricevere cure mediche specifiche. La scheda inoltre approfondisce i casi in cui , con richiami anche a sentenze delle Corti europee,  in presenza di determinate condizioni psicofisiche, il richiedente asilo possa ottenere il riconoscimento della Protezione Internazionale o in subordine della protezione speciale.  All’interno della scheda, vengono preliminarmente analizzati i permessi di soggiorno per cure mediche previsti dal nostro ordinamento, come il permesso per gravidanza e per assistenza minori , per poi passare all’esame del permesso di soggiorno per cure mediche introdotto nel nostro ordinamento dal D.L 113/2018, convertito con Legge 132/2018, analizzando in particolare i presupposti  per il suo rilascio, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L 130/2020,  e la tutela giurisdizionale prevista  in caso di diniego da parte della Questura, Tribunale competente e termini per il ricorso.

La tutela del diritto alla salute e i permessi di soggiorno per cure mediche previsti dall’ordinamento prima del d.l. 113/2018 conv l. 132/2018

Il permesso di soggiorno per cure mediche introdotto dal d.l. 113/2018

Condizioni di salute e protezione internazionale

Per ulteriori approfondimenti oltre alle opere citate in nota:

La Scheda ASGI è stata realizzata grazie al contributo di Marco Paggi, Anna Brambilla e Roberta Aria.

Note

  1. Corte cost., 17 luglio 2001, n. 252, §2; C. Corsi, Il diritto alla salute alla prova delle migrazioni, in «Istituzioni del Federalismo», 1, 2019, p. 45 e ss.
  2. Per nucleo irriducibile del diritto alla salute non si fa riferimento solo alle prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, «ma anche [a] tutte le altre prestazioni essenziali per la vita», Cass., Sez. Un., 10 giugno 2013, n. 14500.
  3. Cass., Sez. Un., n. 14500/2013.
  4. Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2019, n. 6532.
  5. Cass., Sez. Un., n. 14500/2013; C. Corsi, op. cit., p. 63.
  6. La circolare n. 5/2000 del Ministero della salute chiarisce che per «cure urgenti» si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona e per «cure essenziali» quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.
  7. La domanda di rilascio del visto o  di  rilascio  o rinnovo del permesso può’ anche essere presentata da un  familiare  o da chiunque altro vi abbia interesse.
  8. Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10686 del 2012, richiamata altresì dalla Corte Costituzionale, sent. n. 194 del 2019.
  9. La Corte di Cassazione ha fornito, attraverso un serie di pronunce,  un’interpretazione estensiva dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 nella formulazione allora vigente, elaborando i criteri ermeneutici da applicare ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Cfr. in particolare, Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 4455 del 23/02/2018 con la quale  la Suprema Corte ha delineato i passaggi della necessaria opera di bilanciamento da condurre tra le condizioni di vita della persona in Italia e quelle nel paese di origine.
  10. La novella del 2018 ha lasciato in vita le ipotesi tipiche del permesso umanitario (artt. 18, 19, 22 d.lgs. 286/98), aggiungendo altri tre permessi speciali, due dei quali sono pur sempre collegati a esigenze umanitarie (quello «per cure mediche» e quello «per calamità»), mentre il terzo («per atti di particolare valore civile») ha natura premiale.
  11. Cfr. “Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113”, 15.10.2018, su www.asgi.it
  12. Decreto Legge del 21.10.2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-tere 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici edai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina delGarante nazionale dei diritti delle persone priva-te della libertà personale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.10.2020.
  13. cfr. Biondi Dal Monte-Rossi, a cura di, Diritti Oltre frontiera, 2020, Pisa University Press.
  14. Al riguardo va pure considerata, al di là della formale garanzia di cure prevista dall’ordinamento del paese di provenienza, l’eventuale situazione di diffusa corruttela in ambito sanitario (quando notoria o documentabile), che di fatto condizioni il ricovero o la prestazione di cure al pagamento di rilevanti “tangenti” al personale sanitario.
  15. cfr. https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ProtezioneUmanitaria_Letteratavolosanitario_25102018.pdf
  16. Al fine della valutazione sulla gravità della patologia dovrebbero avere principale -ma non esclusivo- rilievo le patologie definite come invalidanti negli Allegati n. 8 e n. 8bis al DPCM 12.01.2017, che appunto elencano le malattie croniche e invalidanti cui l’art. 53 dello stesso DPCM riconduce espressamente il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie essenziali indicate dal medesimo Allegato n. 8. Va poi considerato l’elenco ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco dei medicinali cosiddetti “salvavita” di fascia A.
  17. La nozione di prognosi quoad vitam (sia immediata che lontana) non può certo essere contrapposta –né in termini sanitari o scientifici né, tantomeno, sotto il profilo giuridico- quale ambito delle cure garantite rispetto alla prestazione delle cure volte invece ad assicurare od aumentare la spes vitae. Il fatto che le cure possano auspicabilmente aumentare la  spes vitae o ritardare l’evento infausto (peraltro mantenendo una discreta qualità di vita in condizioni di autosufficienza ed evitando altresì ulteriori e costosi ricoveri ospedalieri), non solo non fa venir meno il carattere essenziale delle cure ma anzi lo conferma.
  18. La Cassazione a Sezioni Unite n. 14500 del 10 giugno 2013 è giunta a chiarire definitivamente che “costituiscono cure essenziali, garantite dall’art. 35, comma terzo, d.lgs. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) anche le semplici somministrazioni di farmaci qualora si verta in ipotesi di terapie necessarie ad eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute”. Nella parte motiva si precisa che “è stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”. Nello stesso senso si vedano: Cass. 27.6.2016 n.13252, con riferimento alla fruizione del protocollo c.d. “follow up” postoperatorio; Cass. 18.11.2016 n.23750, con riferimento alla fruizione di esami clinici periodici; Cass.  8.3.2017 n. 6000, relativa alla fruizione delle terapie antiretrovirali; Cass. 6.3.2019 n.6532,relativa al ciclo terapeutico completo postoperatorio; Cass. 9.01.2020  n. 272, relativa a cure psichiatriche.
  19. Peraltro, l’art.10 del regolamento di attuazione del T.U. di cui al D.P.R. 31.8.1999 n.394 prevede al comma 4 che “Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno”.
  20. Per approfondimenti Diritto alla salute, divieto di respingimento e forme di protezione  di Anna Brambilla, Michela Castiglione  in  Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione, a cura di Francesca Biondi Dal Monte – Emanuele Rossi, https://www.iris.sssup.it/retrieve/handle/11382/534093/54655/Diritti%20oltre%20frontiera.pdf
  21. Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 122 del 23.06.2020.
  22. Corte Edu, sentenza del 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgium, ric. n. 41738/10, § 183.
  23. CGUE, sentenza del 16 febbraio, PPU, 2017, EU:C:2017:127.
  24. CGUE, sentenza del 24 aprile 2018, MP, C-353/16, EU:C:2018:276.
  25. Tribunale di Milano, decreto del 26 agosto 2019, Corte di Appello di Bari, sentenza  n. 1245 del 2 luglio 2020.
  26. Tribunale di Milano, decreto del 19 settembre 2020, nello stesso senso anche la già segnalata Corte di Appello di Bari, sentenza  n. 1245 del 2 luglio 2020.
  27. Tribunale di Milano, ordinanza del 23 agosto 2019
  28. CGUE, sentenza del 24 aprile 2018, MP, C-353/16, cit. e CGUE, sentenza del 18 dicembre 2014, Mohamed M’Bodj, EU:C:2014:2452.
  29. Art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 e art. 11 DPR 394/99.
  30. Cass. civ., I Sez., 4 febbraio 2020, n. 2558.
  31. Cass. civ., I Sez., 10 luglio 2019, n. 18541.