Assegno Unico Universale

L’assegno unico universale (AUU) è una misura di sostegno economico alle famiglie assegnata per ogni figlio a carico fino al compimento dei 18 anni o, se studente o lavoratore a basso reddito, fino al compimento dei 21 anni; i figli con disabilità vengono considerati senza limiti di età. L’importo varia da 50 a 175 euro al mese e cambia a seconda del numero di figli e della condizione economica del nucleo familiare calcolata sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.

In questa pagina, realizzata nell’ambito del Progetto LAW, abbiamo raccolto informazioni e materiali utili, elaborati sulla base delle segnalazioni ricevute dal Servizio Antidiscriminazione dell’ASGI.

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Il materiale è disponibile in diverse lingue:

I requisiti

Per ricevere l’assegno unico universale, è necessario soddisfare requisiti sia di residenza che di titolo di soggiorno.  

Requisito di residenza

È necessario:

–  essere residenti in Italia al momento della domanda e per tutta la durata dell’Assegno (ogni domanda vale solo per un anno, poi va rinnovata): non si può ricevere l’AUU se si risiede fuori dall’Italia.

–  essere stato residente in Italia, prima della domanda, per almeno 2 anni,anche non continuativi. Il requisito non è richiesto a chi, al momento della domanda, ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

Requisito di titolo di soggiorno 

Secondo l’art. 3 del dlgs 230/21 che istituisce la misura, hanno diritto all’AUU:

  • Cittadini italiani e UE o loro familiari (anche se di cittadinanza extra UE)
  • Cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo
  • Cittadini extra UE titolari di permesso unico di lavoro (cioè per famiglia, per lavoro) che autorizza il lavoro per periodi superiori a 6 mesi
  • Cittadini extra UE titolari di permesso per ricerca autorizzati al soggiorno per periodi superiori a 6 mesi

 La circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 ha poi esteso la prestazione a: 

  • Titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) 
  • Apolidi
  • Titolari di Carta Blu
  • Titolari di permesso per lavoro autonomo
  • Lavoratori di Algeria, Marocco, Tunisia in forza degli accordi bilaterali dell’UE con questi Paesi

Con il messaggio 25 luglio 2022, l’INPS ha ulteriormente esteso l’elenco degli aventi diritto ai seguenti permessi:

  • Permesso per  lavoro stagionale di durata di almeno 6 mesi;
  • Permesso per assistenza minori ex art. 31, comma 3, del T.U. immigrazione; 
  • Permesso per protezione speciale ex art. 19, commi 1, 1.1, 1.2 T.U. immigrazione;
  • Permesso per casi speciali rilasciato ai sensi degli articoli 18 (grave sfruttamento) e 18 bis (violenza domestica) del T.U. immigrazione (a nostro avviso deve intendersi incluso anche il permesso per grave sfruttamento lavorativo ex art. 22 comma 12 quater).

Con la circolare n. 41 del 7 aprile 2023 vengono inclusi nella misura anche i titolari di permesso per protezione temporanea.


Tutti gli altri permessi di soggiorno (per attesa occupazione, richiesta asilo, studio, residenza elettiva e pochi altri) restano esclusi. L’esclusione del permesso per attesa occupazione risulta però completamente errata visto che detto permesso rientra nella tipologia del permesso unico lavoro e pertanto deve consentire di ottenere l’assegno se il permesso è di durata superiore a 6 mesi. 

FAQ

1. Vorrei presentare domanda per l’AUU ma ho il permesso per attesa occupazione. Cosa posso fare?

L’INPS ritiene che questo permesso non dia diritto all’AUU.

ASGI tuttavia ritiene che l’esclusione di questo permesso sia illegittima.

Se sei in possesso degli altri requisiti e hai questo permesso ti consigliamo di presentare domanda, dichiarando il tuo effettivo permesso di soggiorno. La domanda verrà rifiutata, ma sarà possibile presentare ricorso contattando il Servizio antidiscriminazione di ASGI o un’altra organizzazione che opera a supporto di persone migranti. 

In ogni caso il problema può sussistere per un solo anno, perché il permesso per attesa occupazione deve necessariamente essere trasformato, entro 12 mesi (salvo prolungamento in casi particolari) in permesso per lavoro o famiglia. Non appena ottenuta la conversione del permesso, sarà possibile presentare domanda di AUU e ottenere l’assegno.

2. La mia domanda per l’AUU è sospesa perché il mio permesso di soggiorno è in fase di rinnovo e la ricevuta non viene accettata. Ho diritto all’AUU anche prima del rilascio del nuovo permesso?

Sì. L’INPS, con il messaggio 2951 del 25 luglio 2022 ha chiarito che anche la richiesta di rinnovo dà diritto a percepire il sussidio purché sussistano gli altri requisiti.

Qualora qualche sede INPS, violando l’indicazione contenuta nel Messaggio n. 2951, insistesse nel rifiutare la domanda presentata in fase di rinnovo, ti suggeriamo di contattare il Servizio antidiscriminazione ASGI o i patronati sindacali.

3. Ho ricevuto una richiesta di rimborso del reddito di cittadinanza che non mi posso permettere di pagare, e adesso la mia domanda per l’AUU risulta sospesa. Che cosa posso fare?

Se il RdC è stato sospeso per un motivo che si può contestare (si vedano le FAQ sul RdC) è consigliabile rivolgersi al Servizio antidiscriminazione ASGI o ad altre associazioni per valutare una azione legale.  

4. Ho un/a figlio/a residente all’estero insieme all’altro genitore: ho diritto all’AUU per questi familiari?

No. Quanto al coniuge, perché non è più calcolato come familiare ai fini dell’AUU, che viene pagato solo per i figli a carico. Quanto ai figli perché, diversamente da quanto accadeva in precedenza per gli ANF, vale il criterio della convivenza. La circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 specifica infatti che per il momento i figli da considerare ai fini dell’AUU sono solo quelli inclusi nell’ISEE e quindi quelli conviventi.

Su questo punto tuttavia la circolare preannuncia ulteriori approfondimenti da parte dell’INPS: non è quindi da escludere che in futuro ci siano novità. 

Altri materiali utili

* ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: ATTENZIONE! La lista di permessi di soggiorno che danno diritto all’AUU presente nelle schede e nelle infografiche qui sopra non è aggiornata. Il messaggio INPS n. 2951 del 25.07.2022 e la circolare n. 41 del 07.04.2023 infatti estendono la misura ad altri permessi.

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