Revisione della Direttiva 2011/36/UE sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime – Proposte di ASGI e EcST (Espert* contro Sfruttamento e Tratta)

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A road by night

Commento di ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) e del gruppo EcST (Espert* contro Sfruttamento e Tratta) sulla revisione della Direttiva 2011/36/UE sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime

La discussione sulla revisione della Direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani è in corso al Parlamento europeo, a seguito di una proposta della Commissione europea.

La direttiva sulla tratta è un buon testo legislativo, che dovrebbe essere attuato meglio dagli Stati membri. Tuttavia, potrebbe essere migliorata, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle vittime, il loro accesso ai permessi di soggiorno e all’assistenza incondizionata, e i rimedi, compreso il risarcimento.

No alla criminalizzazione dei clienti, aumenta i rischi

Dal punto di vista dei diritti umani, la proposta della Commissione è un’occasione perduta, in quanto include solo cambiamenti minimi per quanto riguarda i diritti delle vittime e sembra solo finalizzata a introdurre una disposizione vincolante ispirata al cosiddetto “modello nordico”, che implica la criminalizzazione degli acquirenti di servizi sessuali. 

L’ASGI e l’EcST si oppongono fermamente a tale disposizione, che spinge l’intero settore della prostituzione verso l’illegalità, costringendo le lavoratrici del sesso a spostarsi in luoghi più pericolosi o al chiuso, rendendole più dipendenti dai loro sfruttatori e meno accessibili agli operatori sociali.  Inoltre, la criminalizzazione degli acquirenti di servizi sessuali implica che qualsiasi scambio consensuale di sesso in cambio di denaro è illecito e quindi rende sempre irrilevante il consenso di una lavoratrice del sesso. Al contrario, secondo la definizione di tratta, il consenso è irrilevante solo quando sono stati usati mezzi illeciti come la violenza, la frode o l’abuso. Inoltre, tale disposizione produce non solo la stigmatizzazione dei clienti, ma inevitabilmente anche delle persone – per lo più donne – che si prostituiscono o lavorano nell’industria del sesso. Tra le organizzazioni che si oppongono al modello nordico vi sono Amnesty International, European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), Human Rights Watch, La Strada International (LSI) e Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

L’ASGI e l’EcST si oppongono fermamente a tale disposizione, che spinge l’intero settore della prostituzione verso l’illegalità, costringendo le lavoratrici del sesso a spostarsi in luoghi più pericolosi o al chiuso, rendendole più dipendenti dai loro sfruttatori e meno accessibili agli operatori sociali.  Inoltre, la criminalizzazione degli acquirenti di servizi sessuali implica che qualsiasi scambio consensuale di sesso in cambio di denaro è illecito e quindi rende sempre irrilevante il consenso di una lavoratrice del sesso. Al contrario, secondo la definizione di tratta, il consenso è irrilevante solo quando sono stati usati mezzi illeciti come la violenza, la frode o l’abuso. Inoltre, tale disposizione produce non solo la stigmatizzazione dei clienti, ma inevitabilmente anche delle persone – per lo più donne – che si prostituiscono o lavorano nell’industria del sesso. Tra le organizzazioni che si oppongono al modello nordico vi sono Amnesty International, European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), Human Rights Watch, La Strada International (LSI) e Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Si alla responsabilità delle imprese

Per quanto riguarda le ulteriori proposte presentate dalla Commissione, l’aggiunta del matrimonio forzato e dell’adozione illegale tra le tipologie di sfruttamento, pur non essendo necessaria in quanto l’elenco delle finalità di sfruttamento è un elenco aperto, è accettabile per quanto riguarda il matrimonio forzato ma solleva questioni delicate per quanto riguarda l’adozione illegale, non sempre compatibile con la definizione di tratta. La disposizione relativa agli obblighi di diligenza è solo un’anticipazione di una disposizione contenuta nella proposta di Direttiva specifica.

L’ampliamento proposto della responsabilità delle imprese – attraverso sanzioni obbligatorie per le persone giuridiche, tra cui l’esclusione dai benefici pubblici o la chiusura degli stabilimenti – è un miglioramento, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro. Da sostenere è anche la disposizione che rende vincolante l’istituzione di Meccanismi nazionali di riferimento e di schemi di raccolta dati.

Come tutelare di più le vittime di tratta

       A seguito di un Rapporto pubblicato nel 2020 dalle Commissioni LIBE e FEM, e ultimamente di un’efficace azione condotta da organizzazioni per i diritti umani come La Strada International, PICUM ed ESWA, che ha incluso diversi incontri con europarlamentari di diversi gruppi politici, sono stati presentati molti emendamenti alla Plenaria del Parlamento europeo, ampliando l’area delle disposizioni da rivedere. Gli emendamenti presentati dai relatori e da diversi eurodeputati sono per lo più incentrati sulle vittime e comportano miglioramenti al testo della direttiva.

       In particolare, seguendo i suggerimenti delle organizzazioni per i diritti umani, sosteniamo i loro emendamenti in merito a:

–        Prevedere l’identificazione precoce delle vittime, l’assistenza e il sostegno alle stesse, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno competenti; ci rammarichiamo che nessun deputato abbia presentato emendamenti volti a garantire l’accesso incondizionato delle vittime ai permessi di soggiorno;

–        Precisare e rendere più stringente l’obbligo di introdurre una disposizione di non punibilità attraverso specifiche disposizioni penali e linee guida per i procedimenti giudiziari, e includere l’obbligo di non ritenere le vittime responsabili ai sensi del diritto penale o amministrativo, e di non detenere, incriminare, perseguire o punire in altro modo per il loro coinvolgimento in attività illecite, comprese le attività criminali, nella misura in cui tale coinvolgimento sia una conseguenza diretta della loro situazione di vittime della tratta di esseri umani. La disposizione di non punibilità include l’interruzione di qualsiasi procedimento, la cancellazione del casellario giudiziale; dovrebbe essere applicata da funzionari qualificati e indipendentemente dal fatto che la vittima sia in grado o voglia cooperare nel procedimento penale (emendamento dei correlatori);

–        Prevedere l’accesso all’assistenza gratuita e in una lingua comprensibile alla vittima;

–        Prevedere un approccio multi-stakeholder all’individuazione e all’identificazione (emendamento dei deputati Bjork e altri);

–        Prevedere una segnalazione sicura e riservata;

–        Definire una durata dell’assistenza dopo la fine del procedimento penale per un periodo di tempo adeguato necessario al recupero fisico e psicologico della vittima, sulla base di una valutazione tempestiva e individuale, compresa una valutazione del rischio (emendamento del deputato Kuhnke);

–        Prevedere una regolamentazione efficace del traffico facilitato dalle tecnologie dell’informazione;

–        Stabilire protocolli con le autorità nazionali competenti in materia di asilo per garantire protezione, sostegno e assistenza alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale.

–        Prevedere un’assistenza a lungo termine, accesso all’istruzione e al mercato del lavoro (emendamento dei correlatori);

–        Prevedere una protezione speciale per gli apolidi e le persone a rischio di apolidia (emendamento dei correlatori);

–        Prevedere il pagamento del risarcimento da parte dei tribunali penali, senza la necessità di introdurre un procedimento civile separato;

–        Prevedere l’utilizzo del recupero dei beni anche per risarcire le vittime;

–        Prevede il pagamento anticipato dei risarcimenti concessi dai tribunali;

–        Prevedere l’istituzione di un fondo dedicato al risarcimento delle vittime di tratta;

–        Prevedere l’introduzione di meccanismi di reclamo non giudiziari (emendamento del deputato Kuhnke);

–        Prevedere una descrizione più dettagliata dei compiti dei Meccanismi nazionali di riferimento e dei Coordinatori nazionali; in tal senso ci rammarichiamo che non sia stata prestata la stessa attenzione ai Relatori nazionali, in quanto il relativo emendamento dei correlatori include solo una disposizione non vincolante;

–       Prevedere una descrizione più dettagliata del contenuto dei Piani d’azione nazionali (PAN), compresi gli schemi di due diligence;

–        Prevedere una descrizione più dettagliata degli schemi di raccolta dei dati, per quanto riguarda i tipi di dati e le disaggregazioni, tra cui sesso, età, nazionalità e tipo di sfruttamento, con l’esclusione delle disaggregazioni per razza ed etnia.

I punti critici

Ci opponiamo a:

–        L’introduzione della maternità surrogata tra gli scopi di sfruttamento. L’elenco degli scopi di sfruttamento è un elenco aperto, e ulteriori aggiunte sono quindi inutili. Inoltre, la maternità surrogata è una questione complessa e delicata, che non può essere affrontata solo nel contesto del diritto penale. Potremmo piuttosto accettare di aggiungere alla definizione la vendita di bambini;

–        Nel contesto della nostra opposizione al modello nordico per quanto riguarda la criminalizzazione degli utenti, ci opponiamo fermamente all’eliminazione della formulazione con la consapevolezza che la persona è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani” (emendamenti dei correlatori e di altri eurodeputati), che al contrario è stata inclusa nella proposta della Commissione. In alternativa, al fine di limitare i danni causati da tale disposizione, sarebbe preferibile introdurre la formulazione “intenzionalmente” (emendamento dei deputati Sofo e altri), senza la specificazione relativa ai servizi sessuali. Ciò implicherebbe che non solo l’acquisto intenzionale di servizi sessuali da una persona trafficata, ma anche l’uso intenzionale di servizi forniti, ad esempio, da lavoratori domestici trafficati sarebbe criminalizzato. 

–        L’introduzione di una specifica finalità di sfruttamento rispetto ai minori, in quanto la finalità di sfruttamento nella criminalità forzata è già specificata nel testo attuale, così come la tratta di minori;

–        Emendamenti che suggeriscono che il soggiorno e la protezione internazionale siano subordinati alla cooperazione con le autorità;

–        Rimpatrio delle vittime in via prioritaria dopo l’assistenza (emendamento del deputato Chagnon).



Foto di Chris Thornton su Unsplash

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