Visti Umanitari

Sintesi

Per disincentivare ingressi irregolari forzatamente affidati a sfruttatori in mancanza di canali legali d’ingresso sono necessarie nuove norme legislative che diano attuazione a norme già vigenti.

Il rilascio di visti di ingresso per motivi umanitari a stranieri che si trovino nel loro Paese o in altri Stati e siano meritevoli di protezione internazionale è strumento indispensabile per salvare molte persone che abbiano il fondato timore di subire in tali Stati forme di persecuzione o di pericolo e per disciplinare il regolare accesso al territorio italiano degli stranieri bisognosi del diritto di asilo.

L’art. 10, comma 3 della Costituzione italiana garantisce in Italia ad ogni straniero a cui nel proprio Paese non è consentito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

L’art. 25 del regolamento UE recante codice comunitario dei visti consente il rilascio semplice e rapido di visti di ingresso a validità territoriale limitata per motivi umanitari agli stranieri extraUE che manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, sia nell’ambito di eventuali evacuazioni urgenti, ricollocamenti o programmi umanitari, sia mediante semplici domande ai consolati italiani all’estero.

Nel corso degli ultimi anni sono state presentate al Tribunale civile di Roma una serie di richieste d’urgenza per il rilascio di visti d’ingresso con validità territoriale limitata per ragioni di carattere umanitario ai sensi dell’art. 25 del Codice Visti (Regol. 810/2009) . Le richieste erano finalizzate a permettere l’ingresso in Italia a persone esposte a un pericolo grave e immediato per la loro incolumità. In alcuni casi le persone erano bloccate in paesi di transito, come la Libia o la Tunisia a causa delle politiche di blocco e respingimento delegato attuate grazie alla cooperazione italiana ed europea. Altri casi riguardavano persone afghane erano fuggite dal paese in seguito alla caduta del governo e rimaste bloccate in Pakistan e in Uzbekistan. Un caso ha riguardato un cittadino straniero illegalmente riammesso in Slovenia e poi in Bosnia sulla base dell’accordo Italia-Slovenia a cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rilascio di un visto umanitario per fare immediato ingresso in Italia, in applicazione dell’articolo 10 della nostra Costituzione, al fine di poter chiedere asilo.

Nel caso di due persone afghane il Tribunale di Roma aveva accertato il diritto  a entrare in Italia attraverso il rilascio di visti per motivi umanitari al fine di consentire loro di fuggire dalla situazione di pericolo. Il visto non era inteso quale visto per richiesta asilo ma era finalizzato a proteggere la persona da un rischio imminente e concreto. A seguito di reclamo presentato dal MAECI, il Tribunale civile ha revocato la precedente ordinanza, sostenendo che la normativa italiana non prevede il visto umanitario individuale né il diritto di uno straniero fuori dalla Repubblica di essere ammesso per ricevere protezione internazionale o asilo a meno che non si trovi su una nave battente bandiera italiana . Inoltre in linea generale il Tribunale ha affermato che sarebbe discriminatorio riconoscere il visto umanitario al di fuori dei cd “corridoi umanitari” organizzati in collaborazione con il Ministero degli Esteri .

In una successiva ordinanza su un altro caso, il Tribunale ha ribaltato la prospettiva, sostenendo che l’amministrazione statale dovrebbe invece garantire che i canali previsti per aiutare persone in situazioni simili siano effettivamente implementati ed ha riconosciuto dei principi che gettano le basi per una tutela più ampia, tra cui la validità della procura alle liti online.

Giurisprudenza

3.08.2023 – Ordinanza del Tribunale di Roma – Rilascio visto di ingresso per motivi umanitari ex art. 25 Regolamento CE 810/2019 a cittadino afghano in Uzbekistan

21.12.2022 – Ordinanza del Tribunale di Roma – Rilascio del visto per motivi umanitari ex art. 25 Regolamento CE 810/2019 a cittadino afghano da Ambasciata italiana a Kabul/Islamabad

18.01.2021 – Ordinanza del Tribunale di Roma – Rotta balcanica – il cittadino straniero illegalmente riammesso in Slovenia e poi in Bosnia sulla base dell’accordo Italia-Slovenia ha diritto a fare immediato ingresso in Italia, in applicazione dell’articolo 10 della nostra Costituzione, per poter chiedere asilo

Questioni aperte

Mancanza di norme attuative per il rilascio dei visti umanitari e contenzioso strategico

Attraverso il progetto Oruka è stata elaborata una panoramica dei principali filoni di contenzioso che sono stati portati avanti per avviare le richieste di ingresso per motivi umanitari e di protezione in applicazione dell’art. 10 c. 3 Cost. e dell’art. 25 del Regolamento UE 810/2009 

React, Diritti in pratica – Ricorsi per il visto per motivi umanitari e per l’esercizio del diritto di asilo – Una panoramica sul contenzioso strategico

Progetto Sciabaca & Oruka

Esplora per argomento