Pubblichiamo il quarto contributo della serie di spunti operativi di pratiche e contenzioso strategico per reagire contro le illegittimità e le violazioni dei diritti dellз cittadinз stranierз in fuga dai loro paesi di origine o di transito.
Con React – il Diritto in pratica vogliamo descrivere in modo sintetico ma completo come abbiamo deciso di affrontare i casi di respingimento in mare, di rimpatri “volontari” dalla Libia dellз rifugiatз, della cooperazione italiana nelle violazioni delle autorità libiche, delle restrizioni della libertà di movimento e di asilo dellз cittadinз stranierз, del monitoraggio dei fondi pubblici nei paesi di transito e del loro possibile sviamento.
Questo è un invito a leggere e replicare queste azioni.
Per un motivo principale: se aumenta la consapevolezza rispetto alle violazioni e alle possibili soluzioni e se in tantз agiamo in modo coordinato per chiedere il rispetto dei diritti dellз cittadinз stranierз in movimento, potremo cambiare veramente le cose.
Accesso al contenuto degli accordi bilaterali di riammissione e rimpatrio
Di cosa si parla
Il governo italiano da anni ha accelerato nella sottoscrizione degli accordi di riammissione e rimpatrio con i paesi africani, in particolare Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio e Senegal, al fine di identificare e rimpatriare i cittadini stranieri in posizione irregolare.
Nel passato le intese per il rimpatrio erano trattate come veri e propri accordi internazionali, mentre da qualche anno le stesse sono considerate dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento di pubblica sicurezza (di solito incaricato per la firma) come semplici intese di polizia.
Le differenze e le conseguenze sono molto evidenti.
Infatti se siamo di fronte ad un accordo internazionale lo stesso deve essere pubblicato e tuttз lз cittadinз (italianз e stranierз) possono conoscerne il contenuto (ed anche impugnarlo se le disposizioni sono contrarie alle libertà fondamentali, al diritto di asilo, alle garanzie costituzionali ecc.). Se al contrario ci confrontiamo con un’intesa di polizia lз cittadinз non hanno accesso a quanto contenuto e deciso, in quanto le informazioni al suo interno possono potenzialmente coinvolgere ambiti di cooperazione di polizia.
Tuttavia, da varie fonti pubbliche (interrogazioni parlamentari, dichiarazioni stampa, interviste) si apprende che gli accordi di rimpatrio e riammissione contengono sempre disposizioni di natura politica ed economica che sono incompatibili con la mera intesa di polizia. Infatti, dove lo Stato italiano si obbliga ad una prestazione economica o l’intesa fa sorgere obblighi di tipo politico si è senz’altro di fronte ad un accordo internazionale che esige obblighi di pubblicità e trasparenza.
Pertanto si sono strutturate delle azioni per venire a conoscenza del contenuto di queste intese che dovrebbero seguire il regime giuridico degli accordi internazionali, in quanto vincolano lo Stato italiano sul piano internazionale.
Conoscere il contenuto di questi accordi è fondamentale per sapere gli impegni economici e politici assunti dal governo italiano per incentivare le procedure di rimpatrio, per conoscere quali sono i procedimenti di identificazione stabiliti, per valutare se possono essere considerati idonei basi giuridiche per l’ allungamento dei termini di trattenimento, per impugnarli e chiedere il loro annullamento se sono illegittimi.
Per approfondire il caso dell’accordo Italia – Niger
Cosa è stato fatto
L’azione più importante è stato richiedere l’accesso all’ accordo di riammissione e rimpatrio sottoscritto tra l’Italia e il Gambia, come strategia per provare la natura di intesa o di accordo internazionale.
Infatti, se siamo di fronte ad un accordo internazionale dovremmo conoscere il contenuto e poter verificare la legittimità delle disposizioni. Se siamo di fronte ad una intesa il Ministero dell’interno non potrebbe prolungare il trattenimento dei cittadini stranieri (i cui governi hanno sottoscritto accordi per il rimpatrio) nei centri per il rimpatri oltre i 90 giorni previsti (art. 14 D.Lgs 286/98)
In base a quanto previsto dal decreto legislativo 33 del 2013 e dall’art. 4 della l. n. 839/1984, il governo ha l’obbligo di comunicare al Parlamento e di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere. Pertanto gli accordi internazionali sono sottoposti ad un obbligo di ostensione e pubblicazione.
Di conseguenza, è stata formulata richiesta ai sensi dell’art. 5 c. 1 D.lgs. 33/2013 di esibizione di documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Abbiamo quindi sostenuto che l’intesa di riammissione tra Italia e Gambia fosse un accordo internazionale andando a ritrovare le fonti pubbliche che parlavano del suo contenuto.
Gli elementi determinanti dai quali è possibile far discendere la natura di accordo sono:
- Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e cooperazione in sede di interrogazione parlamentare del 09.06.2016 conferma che l’Accordo del 2010 prevede che Italia e Gambia si vincolino reciprocamente rispetto ad obblighi precisi, riguardanti da un lato l’impegno al sostegno economico, formativo e logistico delle autorità di polizia gambiane, dall’altro la facilitazione e la collaborazione nelle attività di rimpatrio dei cittadini gambiani in Italia.
- Dal resoconto stenografico della seduta n. 613 del 21.04.2016 emerge la natura programmatica e di cooperazione dell’accordo, tanto da essere più volte richiamata la volontà delle parti di impegnarsi in forme di collaborazioni future, anche tramite l’impiego di risorse economiche.
- Come richiamato dal sottosegretario di Stato nella sua risposta al Parlamento, nell’ambito di tale accordo è stato possibile autorizzare il soggiorno stabile presso locali delle forze di polizia italiana di personale appartenente a forze di polizia straniere e sono state impiegate risorse economiche volte al rafforzamento della capacità di controllo della frontiera con il Senegal.
- L’Italia ha provveduto all’ acquisto in favore della polizia gambiana di 12 Toyota Land Cruiser PickUp, nell’ottobre 2016 è stato fornito del materiale informatico che era stato richiesto dalle autorità gambiane e, nel dicembre successivo, sono state avviate le procedure per la fornitura di 40 veicoli fuoristrada.
Il Consiglio di Stato ha chiesto al Governo e al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione di relazionare sul contenuto e all’esito della istruttoria si è riservato la decisione.
Il consiglio di Stato all’esito delle informazioni date dal governo italiano ha ritenuto che l’Italia ed il Gambia abbiano firmato una intesa ed un accordo, da ciò derivando la non applicabilità degli obblighi di pubblicazione.
Cos’altro si può fare?
Oggi c’è un rinnovato interesse agli accordi e alle intese di riammissione con i paesi terzi, in quanto a seguito della riforma dell’ art. 14 c. 5 D.Lgs 286/98 si prevede che possa essere esteso il tempo di trattenimento per ulteriori 30 giorni dei cittadini stranieri irregolari nei centri per il rimpatrio se tra l’Italia e i loro paesi di origine vi è un accordo di riammissione.
Da ciò derivano due conseguenze. Da un lato se il Ministero dell’Interno sostiene che siamo di fronte ad una intesa di polizia, questa non può essere posta alla base di una richiesta di proroga del trattenimento, dall’altro se viene richiesta e disposta una proroga del trattenimento allora vi è un accordo e l’accordo deve essere pubblico anche per verificare il suo contenuto.
Alla luce di quanto detto, riteniamo che avvocatз, operatorз legali possano chiedere la pubblicazione degli accordi di riammissione tramite richieste di accesso agli atti e accesso civico ed inoltre che lз avvocatз possano richiedere allз giudice di pace di ordinare l’ostensione degli accordi prima di decidere sulla proroga del trattenimento.
Conoscere il contenuto degli accordi permetterebbe anche di impugnare la loro legittimità in caso di disposizioni che ledono i diritti dellз cittadinз stranierз.
Lз parlamentari hanno un ruolo decisivo in questo percorso di trasparenza. Dovrebbero infatti richiedere la pubblicazione e relazioni sul contenuto delle intese di riammissione ogniqualvolta queste siano sottoscritte per richiamare il ministero dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ai loro obblighi di trasparenza e controllo.
Quest’azione rientra nell’ambito del progetto Sciabaca&Oruka promosso dall’ASGI per contrastare le politiche che limitano illegittimamente la libertà di movimento e il diritto di asilo.
Contatti: sciabacaoruka@asgi.it