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Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023

In materia di oneri documentali differenziati per italiani e stranieri per quanto riguarda la prova della “impossidenza” all’estero, ai fini dell’accesso al contributo di sostegno alle locazioni, i principi affermati dalla sentenza Corte Cost. 9 (2021, il diritto alla parità di trattamento dei lungo soggiornanti garantito dall’art. 11, direttiva 2003/109), la prevalenza della normativa speciale ISEE e dell’art.18, comma 3bis, L. 241/90 e infine la illegittimità della fonte secondaria costituita dall’art. 3 DPR 445/2020, per contrasto con l’art. 2, comma 5 TU immigrazione, sono tutti elementi che convergono nel senso della illegittimità della previsione regolamentare regionale che prevede detti oneri documentali differenziati, senza che sia necessario sollevare l’incidente di costituzionalità sulla norma di legge regionale alla quale il regolamento si richiama.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... Leggi tutto

Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022

Costituisce discriminazione la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 753/19 nella parte in cui nega il diritto alla iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale dei cittadini extracomunitari familiari a carico di cittadino italiano in quanto si pone in violazione del principio di parità di trattamento sancito dal combinato disposto degli artt.19 e 23 Dlt.30/07 sicché costituisce discriminazione il diniego ... Leggi tutto

Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022

E' sufficiente, in materia di discriminazioni degli stranieri nell'accesso al fondo di sostegno alle locazioni, la disapplicazione dell'art. 29 co. 1 bis l.r. del FVG n. 1/2016 - il quale impone la produzione di certificazione di "impossidenza" ai soli cittadini extra UE - in favore dell'applicazione della disciplina italiana in materia di dichiarazioni sostitutive oppure quella vigente in materia di certificazione ISEE (che vale anche per i cittadini extracomunitari e consente di ricostruire la titolarità o meno di immobili abitativi sia in Italia che all'estero) in quanto, seppur l'art.11 comma 1 lettere d) ed f) della direttiva 109/2003 sia direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, l'effetto discriminatorio della norma non riguarda i requisiti sostanziali per l'accesso a una determinata prestazione assistenziale, ma il regime della prova; sicché non vi è alcun bisogno di individuare, a livello comunitario, una fonte alternativa da cui ricavare i presupposti per la concessione del beneficio.

Corte d’Appello di Firenze, sentenza 5 ottobre 2021

Si conferma la pronuncia di primo grado secondo cui i titolari del permesso di soggiorno per cure mediche di durata semestrale, ex art. 19 comma 2 bis lett. d TUI, hanno diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza in quanto, trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente di lavorare né di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale sicché il diniego finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall’art. 14 della CEDU.

Corte d’Appello di Trento, sentenza 23 giugno 2021

Costituiscono discriminazione le disposizioni ex art. 5 co.2bis ed ex art. 3 co.2bis L.P. 7.11.2005, n. 15 in quanto incompatibili con il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali ex art. 11 co.1, lett. f) e, rispettivamente, ex art. 11 co.1 lett.d) della direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE, nella parte in cui subordinano l’ammissibilità della domanda volta all’assegnazione di un alloggio a canone sostenibile in locazione al possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale e, quindi, alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione Europea sul diritto interno devono essere disapplicate sicché il Comune di Trento deve ammettere nella graduatoria per l’accesso agli alloggi pubblici a canone sostenibile in locazione per l’anno 2019 anche i richiedenti privi del requisito della residenza decennale sul territorio nazionale e pubblicare la decisione sulla home page del sito istituzionale.

Corte d’Appello di Milano, sentenza 15 giugno 2021

IL DPCM 17.2.2017 e le circolari INPS che limitano l’accesso al bonus asili nido -istituito con legge di bilancio n. 232/2016 – ai soli cittadini extra UE in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti o protezione internazionale costituiscono discriminazione laddove contrastano con la norma sovranazionale (Reg. 883/2004 e Direttiva 98/2011) che prevede che i lavoratori extra UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in cui soggiornano, avendo la direttiva succitata un'efficacia diretta e una portata auto esecutiva nell'ordinamento italiano; in punto legittimazione ad agire, sussiste la competenza territoriale con riguardo alla ricorrente ASGI in quanto la domanda consiste nell'accertamento di un unico comportamento discriminatorio ed è dunque ragionevole, per ragioni di economia processuale, che più attori possano agire nei confronti del medesimo soggetto autore della discriminazione.

Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 24 febbraio 2021

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dal Comune di Palazzago consistente nella pretesa, nei confronti dei soli cittadini extra UE, ai fini della concessione dell'assegno famiglie numerose ex art. 65 l. 448/98, di documentazione aggiuntiva proveniente dalle autorità dei Paesi di origine, in ordine all’impossidenza di beni mobiliari e immobiliari all’estero, posto che tale documentazione aggiuntiva non è richiesta dalla normativa sull'ISEE e che anche il cittadino italiano e il cittadino UE ben potrebbero essere titolari di beni mobili e immobili al di fuori della UE, e anche in questo caso il controllo del dato autocertificato dal cittadino, da parte delle autorità italiane, non sarebbe possibile

Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 27 gennaio 2021

La richiesta di documentazione supplementare ai sensi dell'art. 3 DPR 445/2000 rivolta al solo cittadino straniero -che, a differenza del cittadino UE non può autocertificare - per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non è sostenuta da alcuna norma di rango primario, è da considerarsi illegittima e irragionevole e costituisce discriminazione diretta ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dell’italiano.

Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 dicembre 2020

La differenziazione introdotta dal regolamento del Comune di Lodi introdotto con DGC 28/201 in punto di documentazione su redditi/beni posseduti (o non posseduti ) all’estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di Stati extra UE per ragioni di nazionalità perché di fatto, attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti, rende loro difficoltoso concorrere all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l'integrazione nella comunità di accoglienza; ne consegue il respingimento dell'appello presentato dallo stesso Comune.

Corte d’Appello di Genova, sentenza 26 agosto 2020

Sono discriminatorie nei confronti di persone di nazionalità di paesi del Terzo Mondo raggruppati con l’indicazione di tre Continenti – e dunque violano gli artt. 2 e 43 TU Immigrazione – le ordinanze sindacali che, correlando automaticamente l’insorgere di malattie infettive all’origine etnica e alla provenienza geografica dei soggetti, vincolano il diritto di dimora degli stessi all’interno del Comune alla presentazione di un certificato sanitario che accerti che una persona in quel momento sicuramente non stia incubando una malattia infettiva o non sia un portatore sano o asintomatico.

Corte di Appello di Milano, sentenza del 29 giugno 2020, n. 1819

Secondo la Corte di Appello di Milano sussistono apprezzabili ragioni per riconoscere ad un cittadino proveniente dalla Nigeria la protezione umanitaria che si concretizza in un permesso di natura residuale concedibile a favore di persone per Ie quali, pur non potendo riconoscere loro to status di rifugiato, né rilevando elementi che consentano di attribuire la protezione sussidiaria, un rinvio nel paese d’origine comporterebbe la perdita di rilevanti opportunitâ sotto un profilo etico-giuridico.Ormai proiettato verso stili di vita inconciliabili con quelli che ha abbandonato, pur non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente un pericolo di danno grave ai sensi dell’art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/07, come sopra delineato, potrebbe subire ripercussioni dannose in caso rimpatrio e tanto induce a riconoscere, in riforma dell’impugnata ordinanza, un permesso per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.is. Z86/1998.

Corte d’Appello di Firenze, sentenza 12 maggio 2020

Costitusce discriminazione il rigetto opposto dall’INPS al riconoscimento dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 (c.d. bonus bebè) a una cittadina extra UE in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI in quanto la prestazione, proprio perché costituente diritto soggettivo ed erogata in dipendenza di condizioni di rischio certamente comprese tra quelle ... Leggi tutto

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