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Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

Tribunale di Torino, Decreto del 14 luglio 2021

La pronuncia del Tribunale di Torino riguarda il ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 3 d. lgs. 5/2008, avverso la decisione di trasferimento dall’Italia alla Bulgaria di un richiedente asilo, emessa dall’Unità Dublino italiana dopo aver accertato che il richiedente aveva già presentato in Bulgaria una domanda di protezione internazionale e che le autorità bulgare avevano riconosciuto la propria competenza per ... Leggi tutto

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 2457

L’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, prevede la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale per un periodo iniziale massimo di sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda, ma esclusivamente nel caso in cui il cittadino straniero presenti domanda di protezione internazionale mentre è già in condizioni di trattenimento. Mentre, precisa la Corte, nelle ... Leggi tutto

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 settembre 2020, n. 21920

La pronuncia trae origine dall’impugnazione di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura in danno di un cittadino straniero che solo pochi giorni prima, aveva inviato una PEC alla locale questura, così manifestando la propria volontà di chiedere protezione internazionale. In tema di protezione internazionale la Corte chiarisce che “lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente protezione internazionale si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata”.

Circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2020, n. 10

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n.132 – Art. 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica) - Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale n. 32 del 5 agosto 2020 – Richiedenti protezione internazionale – Domanda di iscrizione anagrafica.

Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17185

In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17130

La Cassazione eleva l’integrazione sociale a motivo rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale e di riconoscimento della protezione umanitaria. Motivo autonomo, ma non indipendente dalla condizione di origine del richiedente, che implica l’accertamento del fatto che egli nel suo Paese corra il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale con lo status di rifugiato e con la protezione sussidiaria. Ma al giudice del merito spetta il compito di verificare se tale rischio di pregiudizio sia attuale. E tale gravosa funzione si può e si deve giovare dell’obbligo di cooperazione istruttoria e del beneficio del dubbio.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17186

In tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato l'istanza del richiedente, il quale deduceva di essere fuggito dal Mali perché trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell'istanza come fatti di rilevo locale correlati ad usanze tribali).

Corte Costituzionale, sentenza del 31 luglio 2020, n. 186

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 4, comma 1-bis Dlgs 18.8.2015 n. 142, come introdotto dall’art. 13, comma 1 , lett.a) n. 2 DL 4.10.2018 n. 113 conv. in L. 1.12.2018 n. 132 in quanto il divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, ivi previsto, è irragionevole rispetto alle finalità che il DL 113/18 si propone e viola la pari dignità sociale dello straniero garantita dall’art. 3 Cost. Conseguentemente sono incostituzionali anche le altre disposizioni contenute nell’ art. 13 del DL 113/2018, essendo strettamente connesse alla predetta disposizione.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16122

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l'esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16119

In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente ratione temporis, ai fini dell'accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all'attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 24 luglio 2020, n. 15954

In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione dell'art. 35 bis, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l'udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all'audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest'ultimo procedere all'immediata contestazione della nullità, ex art. 157, comma 2, c.p.c., dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio.

Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 17 luglio 2020, n. 15318

Il tribunale che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a quest'ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile.

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