Banca Dati

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30843/2023

“l'appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda, formulata ai sensi dell’art. 28, co. 1, d. lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., volta alla rimozione di una discriminazione nell’accesso al lavoro, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023

Integra molestia per ragioni di razza o di etnia, equiparata alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta e tutelata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003, qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e sia potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti della predetta etnia, al di là e a prescindere da qualsiasi motivazione soggettiva.

Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023

L’art. 80, comma 19, L. 388/2000 - nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo cosi i titolari di permesso unico lavoro - appare in contrasto sia con l’art. 12 direttiva 2011/98, sia con norme costituzionali come gli artt. 3 e 38, comma 1, 11 e 117 Cost. questi ultimi con riferimento all’art. 34 CDFUE e allo stesso art. 12 direttiva 2011/98. Sussistendo quindi un’ipotesi di doppia pregiudizialità occorre privilegiare, in prima battuta, la questione di legittimità costituzionale.

Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021

Nella interpretazione dell’art. 7, comma 1, DL 4/19, in materia di reddito di cittadinanza, che prevede la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni per “chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio…rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute”, occorre valorizzare il riferimento al carattere “indebito” della prestazione che l’interessato intende ottenere, con la conseguenza che, qualora la falsa dichiarazione sia irrilevante ai fini del diritto alla percezione, essendo la prestazione comunque dovuta, non è integrato il reato di cui alla predetta norma.

Corte di Cassazione, I sezione Civile, sentenza del 19 aprile 2021, n. 18609

Con la sentenza n. 18609/2021 del 19 aprile 2021, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino aveva confermato il provvedimento di primo grado del Tribunale per i Minorenni che aveva negato ad un cittadino ghanese, padre di una bambina di due anni, l’autorizzazione alla permanenza in ... Leggi tutto

Corte di Cassazione, sentenza n. 9379 dell’8 aprile 2021

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2 comma 6 bis DL 68/1988, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. , in reazione all’art. 12 direttiva 2011/98, nella parte in cui prevede che per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno unico lavoro, ai fini del pagamento degli ANF, sia calcolato sui soli familiari residenti in Italia mentre tale limitazione non è prevista per gli italiani;

Corte di Cassazione, sentenza n. 9378 dell’8 aprile 2021

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2 comma 6 bis DL 68/1988, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. , in reazione all’art. 11 direttiva 2003/109, nella parte in cui prevede che per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo il nucleo familiare, ai fini del pagamento degli ANF, sia calcolato sui soli familiari residenti in Italia mentre tale limitazione non è prevista per gli italiani;

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 2457

L’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, prevede la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale per un periodo iniziale massimo di sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda, ma esclusivamente nel caso in cui il cittadino straniero presenti domanda di protezione internazionale mentre è già in condizioni di trattenimento. Mentre, precisa la Corte, nelle ... Leggi tutto

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 settembre 2020, n. 21920

La pronuncia trae origine dall’impugnazione di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura in danno di un cittadino straniero che solo pochi giorni prima, aveva inviato una PEC alla locale questura, così manifestando la propria volontà di chiedere protezione internazionale. In tema di protezione internazionale la Corte chiarisce che “lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente protezione internazionale si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata”.

Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17185

In tema di protezione internazionale, il richiedente ha l'onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17130

La Cassazione eleva l’integrazione sociale a motivo rilevante per la determinazione della vulnerabilità individuale e di riconoscimento della protezione umanitaria. Motivo autonomo, ma non indipendente dalla condizione di origine del richiedente, che implica l’accertamento del fatto che egli nel suo Paese corra il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale con lo status di rifugiato e con la protezione sussidiaria. Ma al giudice del merito spetta il compito di verificare se tale rischio di pregiudizio sia attuale. E tale gravosa funzione si può e si deve giovare dell’obbligo di cooperazione istruttoria e del beneficio del dubbio.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 14 agosto 2020, n. 17186

In tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato l'istanza del richiedente, il quale deduceva di essere fuggito dal Mali perché trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell'istanza come fatti di rilevo locale correlati ad usanze tribali).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16122

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l'esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16119

In tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente ratione temporis, ai fini dell'accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all'attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d'instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 24 luglio 2020, n. 15954

In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione dell'art. 35 bis, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l'udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all'audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest'ultimo procedere all'immediata contestazione della nullità, ex art. 157, comma 2, c.p.c., dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio.

Numero dei documenti:

Tematica

Area d’interesse

Sotto area d’interesse

Provenienza / Organo emanante

Tipologia del documento

Anno

Data

Ricerca libera

Ricerca solo nel titolo

Ricerca solo nel testo

Tags

Ordina la ricerca