Interrompere le riammissioni verso la Grecia e i respingimenti verso Albania e Croazia

La procedura di supervisione dell’attuazione della sentenza Sharifi non va interrotta. Comunicato del Network dei porti dell’Adriatico.

In data 7 febbraio 2022, il Network Porti Adriatici ha inviato una nuova comunicazione al Comitato dei Ministri d’Europa per chiedere la continuazione della procedura di supervisione dell’attuazione della sentenza Sharifi con la quale la Corte EDU aveva condannato l’Italia.

Il Network denuncia, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo nell’Action Report del 15 dicembre 2021, il persistere di condotte illegittime così come emerge dall’azione di monitoraggio svolta ai principali porti adriatici e dalle testimonianze.

Dal 2014 l’Italia sotto l’esame della CEDU per espulsioni collettive

Nell’ottobre 2014 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti umani (Corte EDU) per aver respinto – tra gennaio 2008 e febbraio 2009- in modo indiscriminato alcuni cittadini stranieri provenienti dalla Grecia (caso Sharifi e altri contro Italia e Grecia) e intercettati dalla polizia di frontiera ai porti di Ancona, Bari e Venezia. La Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione del divieto di espulsioni collettive, divieto di trattamenti inumani o degradanti e il diritto a un ricorso effettivo contro l’espulsione collettiva e l’esposizione a trattamenti inumani e degradanti. A seguito della sentenza è stata quindi avviata la procedura di supervisione di fronte al Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa. 

Nell’ambito della riunione di marzo 2020, a seguito della comunicazione inviata dal Network Porti Adriatici, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, aveva chiesto al Governo italiano di fornire informazioni aggiornate sui servizi di accoglienza nei porti, soprattutto a partire dalle carenze evidenziate su Bari; assicurazione sull’ informativa legale e chiarezza su come possa essere garantita se i servizi di accoglienza sono  fuori dalle zone di transito. 

Con l’Action Report il Governo ha sostenuto, di aver adottato tutte le misure necessarie a evitare il ripetersi delle violazioni contestate e per dimostrare il rispetto delle prescrizioni della Corte EDU, fino a chiedere la chiusura definitiva della procedura. 

Riammissioni illegittime ancora presenti nel 2021

La sentenza Sharifi resta fortemente attuale. Infatti come rappresentato dal Network nella comunicazione da ultimo inviata in data 7 febbraio 2022,  i profili di illegittimità persistono e nel corso del 2020 e 2021 sono proseguiti  respingimenti e riammissioni di cittadini stranieri  rintracciati a bordo delle navi o nell’immediatezza dell’area di sbarco dei principali porti italiani  adriatici, con procedure informali, senza adeguata valutazione delle situazioni individuali, della minore età e della volontà di chiedere asilo, in violazione del diritto d’asilo e delle garanzie convenzionali e delle disposizioni dello stesso Accordo di riammissione concluso tra Italia e Grecia. 

Ai cittadini stranieri, provenienti principalmente da Afghanistan, Albania, Turchia, Kurdistan e Bangladesh, in arrivo dai porti di Patrasso e Igoumenitsa in Grecia, ma anche dalla Croazia e dall’Albania, viene negato l’accesso al territorio e alle misure di protezione previste anche se hanno manifestato l’intenzione di chiedere asilo o anche se minori. La riammissione e i respingimenti avvengono anche dopo molte ore durante le quali i cittadini stranieri intercettati vengono  trattenuti nelle zone di transito o all’interno dei traghetti stessi. Le procedure avvengono in una condizione di totale invisibilità senza alcuna informativa legale senza la presenza di un mediatore e senza l’intervento degli enti che gestiscono i servizi di accoglienza e assistenza ai valichi in convenzione con le Prefetture e che confermano una limitata  e preoccupante efficacia. Inoltre, le testimonianze raccolte dalle organizzazioni aderenti al Network, riportano episodi di maltrattamenti e comportamenti lesivi della dignità personale sia durante la fase di rintraccio a bordo della nave o a terra, sia durante e al termine delle procedure di riammissione, come la confisca e distruzione degli effetti personali, la costrizione a spogliarsi, l’esposizione a temperature estreme. 

Nell’attuazione delle riammissioni verso la Grecia, l’Italia considera quale valida base giuridica l’accordo bilaterale di riammissione firmato nel 1999 ed entrato in vigore nel 2001, mai ratificato dal Parlamento ai sensi dell’art. 80 Cost. 

La supervisione della CEDU va mantenuta

Il Network con la comunicazione del 7 febbraio 2022, considerata la natura sistemica delle violazioni monitorate ha chiesto al Comitato dei Ministri di di procedere con la supervisione dell’attuazione della sentenza Sharifi, formulando anche una serie di raccomandazioni, rimarcando la  necessità di interrompere le riammissioni verso la  Grecia e i respingimenti verso Albania e Croazia, e di garantire il pieno rispetto del diritto d’asilo e tutti gli altri diritti e le garanzie fondamentali. 

Appare, dunque, fondamentale, da parte delle associazioni che operano nei territori, continuare a monitorare quanto avviene ai porti adriatici al fine di contrastare le procedure discrezionali ed illegittime  e l’invisibilità che caratterizza  queste zone d’ombra. 


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